(massima n. 1)
La natura di un provvedimento giudiziale dev'essere desunta non gią dalla forma esteriore o dalla denominazione che il giudice gli abbia dato, sibbene dal suo intrinseco contenuto. Pertanto, si ha ordinanza quando il provvedimento disponga in ordine al contenuto formale delle attivitą consentite alle parti; si ha, invece, sentenza quando il giudice, nell'esercizio pieno del suo potere-dovere giurisdizionale, si pronunci in via definitiva o non definitiva, sul merito della controversia o su presupposti o condizioni processuali.