(massima n. 1)
Al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia, quindi, soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che è destinato a produrre. Sotto un tal profilo, il provvedimento non ha il carattere della decisorietà e della definitività quando la pronuncia spieghi i suoi effetti solo sul piano processuale, producendo la sua efficacia soltanto all'interno del processo. Conseguentemente esso, in tali casi, non è suscettibile di impugnazione innanzi al giudice di grado superiore (nella specie, la S.C., in forza di detto principio, ha confermato la pronuncia di inammissibilità di un appello proposto avverso un'ordinanza avente carattere meramente ordinatorio).