(massima n. 1)
La firma del difensore sugli atti di cui all'art. 125 c.p.c., apposta anche solo sotto la certificazione dell'autenticitą della sottoscrizione della parte, ha lo scopo oltre che di certificare l'autografia del mandato di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullitą dell'atto stesso per mancata sottoscrizione del procuratore.