(massima n. 1)
Nei procedimenti previsti dalla Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64) in tema di illecita sottrazione di minori, non č necessaria la nomina d'ufficio di un interprete di fiducia per il cittadino straniero che vi prenda parte, stante la mancanza, nel testo normativo, di una prescrizione in tal senso ed apparendo la posizione di detto soggetto adeguatamente tutelata dalla presenza dell'interprete nominato ai sensi dell'art. 122 c.p.c., il quale, dopo aver prestato giuramento, č tenuto a tradurre non solo all'organo giudicante le dichiarazioni rese nella sua lingua dallo straniero, ma anche allo straniero stesso nella sua lingua, il contenuto delle domande rivoltegli e le deduzioni delle parti al riguardo, in modo che egli sia pienamente in grado di comprendere il significato di quanto gli si chiede e di rendere dichiarazioni adeguate e coerenti.