(massima n. 1)
In caso d'intervenuta sentenza di revoca del fallimento, in assenza di colpa del creditore istante e con conseguente imposizione a carico dell'erario delle spese della procedura, nella vigenza dell'art. 21, secondo comma, legge fall., attualmente abrogato dall'art. 18 del D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, l'avvocato che abbia svolto prestazioni professionali in favore della procedura stessa non può richiedere la liquidazione degli onorari agli organi preposti al fallimento, ma deve proporre un'azione ordinaria o avvalersi di rimedi procedimentali speciali previsti dall'ordinamento, per richiedere il pagamento delle proprie spettanze all'Amministrazione dello Stato, tenuta al rimborso.