(massima n. 1)
Le spese di procedura ed il compenso del curatore, che, ai sensi dell'art. 21, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sono poste dal creditore istante che č stato condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa, costituiscono debito di valuta, come tale insuscettibile di rivalutazione automatica.