(massima n. 1)
Con riguardo ad edificio in condominio, per cui il regolamento condominiale preveda l'assoluto divieto di sopraelevazione, l'erezione da parte del proprietario dell'ultimo piano di un comignolo sul tetto di proprietą comune per la fuoriuscita del fumo di un camino installato nella sua abitazione, ove non comporti pregiudizio per la stabilitą e la sicurezza del fabbricato ovvero l'alterazione del suo decoro architettonico, non costituisce innovazione vietata ai sensi dell'art. 1122 c.c. bensģ una mera modificazione del tetto comune, consentita ai termini dell'art. 1102 c.c., allorquando non incida sulla sostanza e struttura del bene comune, sģ da alterare l'originaria ed unica funzione di copertura dell'edificio, senza impedire agli altri condomini l'eventuale identico uso del tetto stesso.