(massima n. 1)
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. Ne consegue che, nel formulare un motivo di appello riguardante la pretesa erroneità della liquidazione dei danni effettuata da quest'ultimo, l'appellante non può esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste e nell'affermazione della loro maggiore meritevolezza di accoglimento rispetto all'operata liquidazione, ma ha l'onere di indicare specificamente per ciascuna delle voci censurate, a pena di inammissibilità del ricorso, gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza.