(massima n. 1)
In caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, poiché anche nel relativo procedimento opera il principio che le spese seguono la soccombenza, così come il creditore istante, che abbia provocato la dichiarazione di fallimento successivamente revocata, è chiamato a rispondere dei danni derivatine solo se è incorso in colpa, così il debitore dichiarato illegittimamente fallito può essere ritenuto responsabile degli oneri che da tale dichiarazione siano derivati solo se sia incorso in comportamenti che abbiano indotto il giudice all'errato convincimento dell'esistenza degli estremi necessari per la dichiarazione successivamente revocata. (Nella specie, sulla base dell'esposto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che, nel revocare il fallimento in ragione della natura di piccolo imprenditore del fallito, aveva posto a carico dello stesso le spese della procedura motivando sul fatto che si era reso inadempiente per obbligazioni non esigue, e quindi in base a circostanze estranee al nesso causale di natura processuale tra condotta e sentenza di fallimento).