(massima n. 1)
Spetta al giudice di merito il compito di definire la domanda propostagli dalla parte — domanda che, nel rito del lavoro, non può essere modificata nel corso del processo — identificando e qualificando giuridicamente il bene della vita destinato a formare oggetto del provvedimento richiesto (petitum) nonché il complesso degli elementi della fattispecie da cui deriva la pretesa dedotta in giudizio (causa petendi); il giudice dell'appello, ove sia investito della questione attraverso uno specifico mezzo di gravame, può a sua volta procedere ad una nuova qualificazione giuridica dei suddetti elementi, ma sempre entro i limiti di fatto originariamente prospettati dalla parte.