(massima n. 1)
Qualora il giudice di primo grado, nel decidere sulla domanda riconosca all'attore un diritto diverso da quello del quale egli ha chiesto il riconoscimento e l'attore impugni la decisione deducendo l'errore compiuto dal primo giudice, senza che a sua volta il convenuto la impugni, correttamente il giudice d'appello procede all'annullamento della decisione di primo grado e, quindi, all'esame della domanda relativamente al diritto che ne č oggetto, accertandone l'infondatezza e rigettandola, atteso che il giudice d'appello, quando, come nella specie, accerti un vizio di extrapetizione in cui č incorso il giudice di primo grado per avere deciso su una domanda diversa da quella effettivamente proposta, deve, una volta annullata la decisione di primo grado, senz'altro decidere su quella domanda. Ne consegue che č infondato il motivo di ricorso per cassazione con il quale l'attore appellante lamenti che il giudice d'appello, nel decidere sulla domanda effettivamente proposta, abbia violato i limiti di quanto devolutogli (principio affermato dalla Suprema Corte in un caso in cui il primo giudice aveva riconosciuto l'assegno di invaliditā lā dove era stata richiesta la pensione di inabilitā).