(massima n. 1)
La sospensione dei termini nel periodo feriale non opera con riguardo al termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello nel giudizio di opposizione al fallimento, poiché tale sospensione, prevista dall'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica, ai sensi del successivo art. 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), alle «cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento», senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio.