(massima n. 1)
Per la legittimitą di un intervento in appello, se non occorre l'esistenza di un pregiudizio effettivo derivante dalla sentenza impugnata, essendo sufficiente l'esistenza del timore di un pregiudizio eventuale che possa derivare dalla futura sentenza del giudice di appello, sia essa di conferma o di riforma, č tuttavia essenziale che il terzo sia titolare di un diritto autonomo la cui tutela non sia compatibile con la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado. (Nella specie, alla stregua di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato l'ammissibilitą dell'intervento in appello, avverso la sentenza di recezione dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento, spiegato dal creditore di una societą collegata con quella fallita).