(massima n. 1)
È inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso per cassazione proposto dal curatore fallimentare avverso la sentenza della corte d'appello che, nel pronunciare in ordine all'appello proposto dal fallito avverso una sentenza dichiarativa di fallimento emessa in data successiva all'entrata in vigore del d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, abbia ritenuto applicabile il rito previgente, dichiarando inammissibile l'impugnazione: rispetto a tale decisione, che lascia ferma la dichiarazione di fallimento, non è infatti configurabile una soccombenza del curatore, non avendo quest'ultimo interesse neppure a sentir affermare che la procedura fallimentare conseguente alla sentenza impugnata deve essere retta dalla disciplina riformata, tenuto conto della struttura bifasica del procedimento fallimentare e della disciplina transitoria dettata dall'art. 150 del d.l.vo n. 5 cit., il quale prevede l'ultrattività della previgente normativa solo con riferimento ai ricorsi presentati e alle procedure aperte in data anteriore alla sua entrata in vigore.