(massima n. 1)
In tema di revoca della dichiarazione di fallimento, la legittimazione alla relativa impugnazione compete anche al curatore fallimentare, nonostante l'intervenuta chiusura del fallimento e la cessazione del ricorrente dalla carica, atteso che il fallimento viene meno, con decadenza dei suoi organi, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca e tuttavia, come per ogni altra azione, occorre altresė verificare in concreto l'esistenza dell'interesse ad agire e a contraddire ex art. 100 c.p.c.. Ne consegue che, in caso di chiusura del fallimento disposta, come nella specie, per integrale pagamento dei crediti e restituzione al fallito ritornato "in bonis" del residuo attivo, non sussiste il predetto interesse ed, č, pertanto, inammissibile il ricorso in cassazione, proposto dal curatore, avverso la predetta sentenza di revoca, essendo priva di giustificazione un'eventuale conferma della sentenza di fallimento in assenza di creditori insoddisfatti.