(massima n. 1)
Il vizio di extrapetizione in cui sia incorso il giudice determina una nullità relativa della decisione non rilevabile d'ufficio, e perciò per poter essere corretto dal giudice del gravame deve formare oggetto di specifico motivo di impugnazione, altrimenti questo giudice incorre anch'esso nell'errore di ultrapetizione.