(massima n. 1)
Il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 c.c. va coordinato col principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., con la conseguenza che soltanto se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, mentre, qualora il tema verta direttamente sulla illegittimità di questo, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio né può essere dedotta per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione.