(massima n. 1)
Quando il giudice adito con la prospettazione della idoneità di determinati fatti ad integrare la fattispecie costitutiva di una domanda di tutela del possesso ritiene che essi integrerebbero invece, astrattamente, i fatti costitutivi di una domanda diversa e, anziché limitarsi a rigettare la domanda possessoria, si considera investito della diversa domanda che i fatti prospettati sarebbero stati idonei a integrare e si dichiara incompetente sulla medesima, la decisione così assunta deve ritenersi erroneamente dichiarativa di incompetenza, poiché quella che il giudice ha considerato come qualificazione della domanda non è tale, essendo egli chiamato a decidere solo sulla domanda possessoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale che, investito di una domanda possessoria, ritenendo che la medesima fosse fondata sull'esistenza di un titolo contrattuale agrario, aveva invece dichiarato la propria incompetenza per essere competente la sezione specializzata agraria ).