(massima n. 1)
In tema di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non trova applicazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, che richiama l'art. 92 dell'ord. giud. 30 gennaio 1941, n. 12, all'appello contro la sentenza di rigetto dell'opposizione anche quando, in mancanza di notifica della sentenza, l'impugnazione č soggetta al termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. Ne č necessaria una valutazione giudiziale dell'urgenza in relazione al caso concreto, essendo tale valutazione stata effettuata direttamente dal legislatore per le cause specificamente indicate dall'art. 92 cit., tra cui rientrano quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti.