(massima n. 1)
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica (ai sensi del successivo art. 3 della cit. legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12 del 1941) alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio; ne consegue che detta sospensione non opera neppure con riguardo all'appello contro la sentenza pronunciata in sede d'impugnazione per revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento.