(massima n. 1)
La sospensione dei termini di decadenza prevista dall'art. 20 della legge n. 44 del 1999, concernente il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, trova applicazione anche con riguardo alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento, per le quali, ad altri fini, l'art. 3 della legge n. 742 del 1969 (in relazione all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941) fissa in generale il principio dell'inapplicabilità della sospensione feriale, trattandosi di disposizioni aventi presupposti diversi e tra le quali non è ipotizzabile un conflitto; poiché, peraltro, detta sospensione opera (sussistendo gli altri presupposti della legge n. 44 del 1999) solo qualora il termine sia scaduto o scada entro un anno dalla data dell'evento lesivo, è inammissibile l'appello proposto, avverso la sentenza di rigetto della opposizione a dichiarazione di fallimento, oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ancorchè la stessa parte opponente abbia fatto valere una condizione di illiquidità riferita a reati commessi in suo danno in epoca anteriore alla originaria sentenza di fallimento.