(massima n. 1)
Il termine di quindici giorni previsto dall'art. 19 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) per l'appello contro le sentenze che rigettano l'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento o che revocano il fallimento deve considerarsi perentorio perché questo carattere č proprio di tutti i termini di impugnazione, che sono previsti, per una esigenza di certezza, dall'ordinamento giuridico, al fine di assicurare il passaggio in giudicato delle pronunce giudiziarie non impugnate tempestivamente.