Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 12694del 16 novembre 1999
(2 massime)
(massima n. 1)
Il rifiuto della parte di consentire al consulente tecnico d'ufficio le necessarie indagini per l'accertamento del danno, costituisce condotta valutabile, ex art. 116 c.p.c., ai fini dell'accertamento della responsabilitą.
Non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato il giudice che, investito di una domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c., fondi l'accoglimento della domanda sulla responsabilitą oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.