(massima n. 1)
I danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, comprese quelle occorrenti per la collaborazione di terzi nelle faccende domestiche e personali, sono risarcibili purché il giudice accerti — con valutazione censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione — che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, e la relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa, ma il giudice è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, i criteri adoperati, in modo da evitare che la decisione sia arbitraria e sottratta ad ogni controllo.