(massima n. 1)
La produzione e la vendita di tabacchi lavorati costituiscono attivitą pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c., poiché i tabacchi, avendo come unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sé una potenziale carica di nocivitą per la salute umana; ne consegue che, ove il danneggiato abbia proposto una domanda risarcitoria - ai sensi dell'art. 2043 c.c. - nei confronti del produttore-venditore di tabacco, viola l'art. 112 c.p.c. ed incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che sostituisca a tale domanda quella, nuova e diversa, di cui all'art. 2050 c.c., la quale integra un'ipotesi di responsabilitą oggettiva. (Nella specie, l'originaria domanda risarcitoria era fondata sul carattere ingannevole delle diciture "Light" e "Extra Light" apposte sulla confezione di una marca di sigarette).