(massima n. 1)
La risoluzione consensuale del contratto non costituisce materia di eccezione in senso stretto, ma è un fatto estintivo dei diritti nascenti dal contratto, che può essere accertato anche d'ufficio dal giudice. (Nella specie, essendo stato accertato il fatto estintivo dell'avvenuta risoluzione del contratto, il giudice ha ritenuto di non poter accogliere la domanda risarcitoria di una delle parti in quanto l'accordo sulla risoluzione del contratto aveva tolto ogni efficacia al fatto costitutivo del diritto al risarcimento).