(massima n. 1)
Non costituisce violazione dell'art. 112 c.p.c. l'accoglimento, anche d'ufficio, fatto dal giudice, di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte (alla quale, del resto, è sempre consentito procedere alla riduzione della pretesa originariamente formulata). Ciò trova giustificazione nella ratio del citato art. 112, che è quella di garantire il contraddittorio, cioè di impedire che trovino accoglimento domande sulle quali la controparte non sia stata in grado di difendersi; esigenza questa che non è in alcun modo frustrata allorquando il bene accordato sia comunque ricompreso nel petitum tempestivamente formulato e non esuli dalla causa petendi, intesa come l'insieme delle circostanze di fatto, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, posta a fondamento della pretesa. (Nella specie, la S.C., sulla base del sopra esposto principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni relativa all'arretramento di un balcone di cui originariamente ne era stata chiesta la demolizione).