(massima n. 2)
Il potere del giudice dell'esecuzione di revocare o modificare le ordinanze emesse concorre con quello delle parti di impugnarle con opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), che permane, a differenza del primo, pur se l'ordinanza, di contenuto positivo, ha avuto esecuzione (art. 487, primo comma, c.p.c.).