(massima n. 1)
Un'istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il “petitum” e la “causa petendi”, senza estenderne l'ambito soggettivo di riferimento. Ne consegue che nella domanda di inefficacia della misura del sequestro giudiziario avanzata dal sequestrato non è tacitamente sussumibile altresì la domanda di liquidazione dei compensi al custode, diversi essendone sia i soggetti sia l'oggetto, nel senso che la seconda investe un terzo estraneo al rapporto principale dedotto in giudizio ed è affatto distinta, quanto agli elementi essenziali, dalla prima, potendo risultare indipendente anche dallo stesso procedimento in cui venga emessa la statuizione richiesta in materia cautelare.