(massima n. 1)
Il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni generali della tariffa professionale forense, approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 127, non può essere liquidato d'ufficio nel procedimento speciale disciplinato dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, occorrendo, in tale procedimento, apposita domanda con cui il professionista chieda, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 c.p.c., la corresponsione in proprio favore del suddetto compenso.