(massima n. 1)
In tema di ultrapetizione o extrapetizione, va distinta l'ipotesi in cui, in corso di causa, la parte deduca a fondamento della domanda fatti nuovi e diversi da quelli in precedenza dedotti — introducendo così nuovi temi di indagine — dall'ipotesi in cui, rimanendo inalterati i fatti dedotti, essa ne dia una diversa qualificazione giuridica, verificandosi nella prima ipotesi un mutamento della domanda e nella seconda un semplice mutamento della qualificazione giuridica. Ne consegue che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che — fermi restando i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni —, ritenga una fattispecie di responsabilità di tipo extracontrattuale, pur avendone la parte dedotto il diverso titolo contrattuale, limitandosi in tal caso soltanto a dare una diversa qualificazione giuridica della domanda, senza mutamento dei fatti sui quali si fonda.