(massima n. 1)
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontą di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza impugnata fosse incorsa nel vizio di omessa pronuncia laddove, a fronte della doglianza di illegittimitą delle modalitą di determinazione della percentuale di ricarico adottate dall'Amministrazione finanziaria per accertare la base imponibile, aveva espressamente affermato la legittimitą di criteri seguiti).