(massima n. 1)
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato come il principio del tantum devolutum quantum appellatum che importano il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto (petitum mediato) oppure di emettere una qualsiasi pronuncia su domanda nuova, non ostano a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dalle parti. Non configurano una inammissibile domanda nuova le deduzioni di parte rese in appello, ove non comportino il mutamento del fatto costitutivo oppure del fatto impeditivo, estintivo o modificativo sul quale di fonda la domanda oppure l'eccezione, ma si limitino ad invocarne a sostegno norme giuridiche diverse. (Nella specie, un ente previdenziale aveva fondato la propria pretesa contributiva su norma giuridica diversa da quella invocata nel grado precedente del giudizio, senza che la S.C. ravvisasse mutamento dei fatti dedotti in giudizio).