(massima n. 1)
Non incorre nel difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., il giudice che, in presenza di una domanda che deduce l'invaliditą di un testamento olografo sia per incapacitą del testatore, sia per la falsitą dell'atto, dichiari la nullitą dello stesso, avendo accertato la mancanza dell'autografia ed avendo ritenuto assorbente tale causa di nullitą rispetto a quella di annullamento per difetto di capacitą, in quanto la nullitą, quale forma pił grave di invaliditą, comprende, nell'ambito del "petitum", le ragioni dell'annullamento e la decisione della domanda assorbente, comportando una tutela pił piena, che rende superflua la pronuncia sulla domanda assorbita, ormai non sorretta da alcun concreto interesse.