(massima n. 1)
Il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformitą rispetto alle deduzioni delle parti, trova tuttavia un limite nel divieto per il giudice di sostituire l'azione proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi, con la conseguente introduzione nel processo di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine, e comunque nel divieto, derivante dal principio dispositivo, di porre a base della decisione fatti diversi da quelli dedotti dalle parti.