(massima n. 1)
L'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata — ed era compresa nel thema decidendum tale statuizione, ancorchè erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, pertanto detto errore può concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione. (Nella specie, relativa ad azione di risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa, la S.C. ha escluso il vizio di ultrapetizione e confermato la decisione della corte territoriale che, con articolata ed adeguata motivazione, aveva ritenuto che a sostegno della domanda era stata allegata anche la presentazione complessiva della notizia).