(massima n. 2)
Le disposizioni processuali in materia di contraddittorio rispondono a canoni imperativi, sottratti alla disponibilità delle parti; ne deriva che una cessio actionis, dal lato attivo o passivo, concordata con il trasferimento del diritto controverso, non può comportare successione nel processo oltre i casi contemplati dall'art. 110 c.p.c., salva restando l'eventuale rilevanza del patto quale impegno ad un futuro consenso all'estromissione del dante causa, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c.