(massima n. 1)
L'art. 110 c.p.c., secondo il quale, in caso di morte di una parte, il processo č proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, esaurisce i propri effetti nella sfera processuale e non si estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale esclusa dalla specifica disciplina del rapporto in contestazione. Ne consegue che, in tema di azione di disconoscimento della paternitā, dovendosi escludere, in forza dell'art. 246 c.c., in caso di morte del genitore la legittimazione di soggetti diversi da ascendenti e discendenti, la mancanza di questi ultimi rende improseguibile l'azione da parte del collaterale dell'originario attore, ancorché ne sia erede.