(massima n. 1)
In caso di morte di una parte nel corso del giudizio tutti gli eredi assumono, a norma dell'art. 110 c.p.c., la veste di litisconsorti necessari, sicché in caso di impugnazione proposta nei confronti di alcuni soltanto, il giudice, anche d'ufficio, deve disporre, a pena di nullitą, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Tuttavia, la parte che eccepisce la non integritą del contraddittorio ha l'onere di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, oltre che di provare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione stessa.