(massima n. 1)
Il terzo chiamato in causa iussu iudicis sia quando l'ordine del giudice si ricollega a ragioni di semplice opportunitā, sia, ed a maggior ragione, quando esso č dettato dall'esigenza di assicurare l'integritā del contraddittorio assume nel processo una posizione autonoma, tale da consentirgli di proporre domande e difese senza riguardo allo stato della lite, salvo il limite generale della proposizione delle stesse con l'atto di costituzione in giudizio.