(massima n. 1)
Nella controversia instaurata con opposizione ad ordinanza ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa per omissioni contributive relative ad un rapporto di lavoro subordinato del quale l'opponente contesti l'esistenza, è inammissibile la chiamata in causa del lavoratore al fine di accertare l'insussistenza del rapporto, giacché nel giudizio di opposizione ex artt. 22 e 23 della L. n. 689 del 1981 — avente ad oggetto soltanto l'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido — non sono configurabili situazioni di comunanza di causa ovvero ipotesi di chiamata in garanzia.