(massima n. 1)
L'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza, connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di recare pregiudizio alla parte (la quale, proprio con il mezzo di impugnazione, tende a rimuovere il pregiudizio stesso). Ne consegue che il convenuto non può considerarsi soccombente — e, pertanto, difetta di interesse ad impugnare — nel caso in cui l'indicato giudice, in presenza di espressa disposizione di legge (che precluda comunque l'esame nel merito della domanda), abbia dichiarato l'estinzione del giudizio. (In base al suddetto principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che — in applicazione alla relativa normativa — aveva dichiarato l'estinzione di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla doppia integrazione al minimo della pensione diretta e indiretta in godimento delle ricorrenti).