(massima n. 1)
L'interesse ad agire, necessario anche ai fini dell'impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. È, pertanto, inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (In applicazione di tale principio, la Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui il ricorrente aveva lamentato la mancata qualificazione della domanda proposta in giudizio nei di lui confronti, senza specificare quale danno tale omissione aveva in concreto arrecato all'esercizio dei suoi diritti nel processo, né in che modo essa aveva inciso sull'esito della lite).