(massima n. 1)
La decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che essa non sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto l'esistenza di giusti motivi — individuati nella particolare complessità e nella novità delle questioni trattate — per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado).