(massima n. 1)
In materia di spese processuali la compensazione č subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice č tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza. (Fattispecie in cui č stato ritenuto insufficiente il mero richiamo alla formula generica "in considerazione delle questioni trattate", non altrimenti specificate e senza che vi fosse soccombenza reciproca tra le parti).