(massima n. 1)
Nel procedimento di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti. (Nella specie, in base al surriportato principio, si č ritenuto che la corte del merito aveva correttamente compensato le spese inerenti alla divisione dei buoni fruttiferi, avvenuta senza contestazione, e, posto, invece, a carico della parte soccombente, le spese del giudizio attinente alla proprietā di un libretto bancario).