(massima n. 1)
Al sensi del'art. 92, primo comma, c.p.c., la violazione del dovere di lealtā e probitā stabilito dall'art. 88 dello stesso codice giustifica, indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della parte, che č venuta meno a tale dovere, al rimborso delle spese processuali che l'altra parte ha dovuto sostenere a causa del comportamento illecito. Pertanto non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte vittoriosa le spese del giudizio, ove accerti con apprezzamento discrezionale non sindacabile in sede di legittimitā, se congruamente motivato in relazione alla logica e alla realtā processuale che questo č stato reso necessario dal comportamento tenuto dalla parte vittoriosa in violazione del predetto dovere.