(massima n. 1)
Se la parte, nel conferire la procura alle liti al difensore, gli conferisce anche il potere di transigere la controversia, l'estensione dei conseguenti poteri dispositivi va valutata con accertamento di fatto che si sottrae al giudizio di legittimitą, se congruamente motivato non solo in relazione alla controversia in atto, ma anche in prevenzione di una lite futura (art. 1965 c.c.).