(massima n. 1)
In tema di impugnativa avverso la sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data successiva all'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006 (cioč dopo il 16 luglio 2006), ma su ricorso depositato anteriormente, trova applicazione la nuova disciplina dell'art. 18 legge fall., con conseguente necessitą di proposizione dell'appello alla corte d'appello (ovvero, se introdotto dal 1 gennaio 2008, del reclamo secondo l'art. 22 del D.L.vo n. 169 del 2007 che, ancora riformando la norma, ne ha esteso la portata alle procedure concorsuali pendenti) e non pił dell'opposizione allo stesso tribunale, in quanto la disposizione sulla disciplina transitoria di cui all'art. 150 del predetto D.L.vo norma eccezionale rispetto al principio generale della irretroattivitą della nuova disciplina ex art. 11 preleggi c.c. e dunque da interpretarsi restrittivamente circoscrive la residua portata delle norme precedenti alla sola definizione dei ricorsi (anche se proposti prima del 16 luglio 2006) con cui era instaurata la fase prefallimentare; ne consegue che, aprendosi con la sentenza dichiarativa di fallimento una nuova fase del processo concorsuale, il provvedimento deve rispettare nella forma e nel contenuto il novellato disposto dell'art. 16 legge fall. e parimenti la sua impugnazione, introducendo un giudizio nuovo rispetto alla fase prefallimentare ormai definita, va proposta nella forma e secondo la disciplina riformata, costituendo la sentenza di fallimento il discrimen tra due regimi normativi. (In base a tale principio la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, ne ha ritenuto l'erroneitą nella parte in cui i giudici d'appello avevano dichiarato inammissibile l'appello interposto ai sensi del riformato art. 18 legge fall.).