(massima n. 1)
Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.l.vo n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell'art. 22 del predetto d.l.vo, sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest'ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione; ne consegue che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione in data successiva al 31 dicembre 2007, trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, quattordicesimo comma, della legge fall., il quale decorre, per le sentenze gią notificate alla predetta data, dall'entrata in vigore della nuova normativa, sempre che prima della sua scadenza non venga a compiersi il termine precedentemente previsto di sessanta giorni, conformemente ad un principio generale desumibile dall'art. 252 disp. att. c.c. volto a tutelare l'esercizio dei diritti nella fase di transizione tra la vigenza di un termine maggiore e quella di applicabilitą di un termine di minore durata.